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Aree idonee, 680 mln di incentivi per le comunità energetiche

Aree idonee, 680 mln di incentivi per le comunità energetiche

Passa in Aula l'autoconsumo, l'esame del ddl procede spedito

CAGLIARI, 03 dicembre 2024, 19:37

Redazione ANSA

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Via agli incentivi regionali per l'autoconsumo e la costituzione di comunità energetiche in Sardegna: passa nell'Aula del Consiglio regionale l'articolo 2 del disegno di legge sulle aree idonee che questa mattina ha ripreso l'esame, interrotto lo scorso giovedì dopo la definizione di un'intesa tra maggioranza e opposizione per un iter spedito. E proprio sulle comunità energetiche sono state accolte alcune modifiche della minoranza, in particolare del gruppo di Sardegna al centro 20Venti.

A partire dal 2025, si legge nel testo dell'articolo che ha avuto il via libera, sarà istituito un fondo, alimentato con risorse regionali, nazionali e europee, con una dotazione iniziale per gli anni 2025-2030 pari 678 milioni di euro totali, di cui 50 milioni nel 2025, 70 nel 2026 e 139,5 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030. Le risorse serviranno a concedere misure di incentivo, sia sovvenzioni a fondo perduto sia attraverso strumenti finanziari destinate al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica per l'autoconsumo.

Definiti in legge anche i beneficiari dei meccanismi di incentivo: persone fisiche residenti in Sardegna per impianti di copertura delle abitazioni private, imprese e professionisti con sede operativa nell'Isola per impianti di copertura degli edifici, le comunità energetiche e altre forme di autoconsumo e condivisione ammesse dalla legge per impianti ubicati in Sardegna, gli enti pubblici come comuni, unione di comuni, province, città metropolitane per impianti di copertura degli edifici pubblici. Gli incentivi saranno assegnati in base alle procedure di bandi regionali.

Si attende di capire poi a che punto è l'apertura della maggioranza, annunciata, sulla proposta di legge specifica sulle comunità energetiche presentata dal gruppo di Sardegna al centro, che punta a destinare tutto il fondo di 680 milioni alle sole comunità energetiche. L'esame del ddl marcia spedito verso l'approvazione, in discussione l'articolo 3 sui procedimenti semplificati in aree ritenute idonee, dove il nodo è costituito dalle deroghe previste per accelerare gli iter, e sulle misure di garanzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti.
    
   

Aree idonee: deroghe ai Comuni, passa il correttivo di FdI

Se i Comuni sardi volessero realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree definite non idonee, anche con l'obiettivo di contenere i costi energetici, potranno farlo nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole. Lo prevede l'articolo 3 del disegno di legge sulle aree idonee il cui esame è in dirittura d'arrivo nell'Aula del Consiglio regionale.

E cambiano, rispetto al testo originario proposto dalla giunta, i paletti che definiscono questa possibilità, nel timore che possano "rientrare dalla finestra" progetti meramente speculatori. Timori sollevati dalla minoranza sin dalla prima presentazione del testo e oggetto dell'intesa tra gli schieramenti. Nel testo si prevede che "i Comuni hanno facoltà di proporre un'istanza alla Regione, propedeutica alla realizzazione di un impianto o di un accumulo Fer all'interno di un'area individuata come non idonea ai sensi della presente legge". Ma per farlo già nel testo originario era previsto l'obbligo che la delibera del consiglio comunale sia preceduta dallo strumento partecipativo del "dibattito pubblico".

Con un correttivo proposto dall'opposizione, primo firmatario il capogruppo di FdI Paolo Truzzu, e approvato, la procedura di coinvolgimento è rinforzata. Il nuovo testo prevede, infatti, "che la delibera del consiglio comunale vada adottata a maggioranza qualificata, e che il processo partecipativo coinvolga anche gli altri comuni 'contermini' interessati eventualmente dal progetto", ha precisato Truzzu in Aula.

L'articolo 3 prevede anche le misure di garanzia di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti, una sorta di assicurazione per i territori, che deve essere in misura pari al valore complessivo dell'opera e degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione e delle opere di ripristino dei luoghi sulla base della destinazione urbanistica. 

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