La Corte costituzionale, con la
sentenza numero 37 depositata oggi, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, comma 2, della
legge della Provincia di Bolzano 10 luglio 2018, numero 9
(Territorio e paesaggio), nella parte in cui dispone che il
termine di efficacia dei vincoli preordinati all'esproprio è di
"10 anni", anziché di "5 anni".
La Corte - spiega un comunicato della stessa Consulta - ha
ritenuto che tale disciplina, nello stabilire la durata
decennale dei vincoli (cosiddetto "periodo di franchigia",
durante il quale non sorge l'obbligo di indennizzo), abbia
violato gli articoli 3 e 42 della Costituzione, determinando
un'irragionevole e sproporzionata compressione del diritto di
proprietà.
La sentenza sottolinea che l'articolo 9, comma 2, del Testo
unico edilizia (d.P.R. numero 327 del 2001) stabilisce la durata
dei vincoli preordinati all'esproprio in cinque anni,
confermando l'analoga previsione della legge numero 1187 del
1968. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome,
nell'esercizio della loro potestà legislativa esclusiva in
materia urbanistica, possono prevedere una diversa durata,
purché la stessa si fondi su ragioni giustificative connesse a
particolari esigenze emergenti dalla realtà sociale.
"La Corte - prosegue la nota - ha quindi rilevato che la
disposizione contestata stabilisce in via generale la durata
decennale del periodo di franchigia di tutti i vincoli
urbanistici preordinati all'esproprio, senza alcun riferimento a
realtà o esigenze peculiari. Non essendo giustificata da simili
esigenze, la durata obiettivamente eccessiva del periodo
decennale di franchigia, resa evidente dalla sua macroscopica
divergenza rispetto al periodo determinato dal legislatore
statale, disvela l'irragionevolezza e la sproporzione della
scelta operata da quello provinciale".
La Corte ha infine osservato che la citata previsione statale
della durata quinquennale del vincolo, individuando un
"ragionevole punto di equilibrio" tra gli interessi pubblici e
privati in gioco, costituisce idoneo punto di riferimento e
soluzione costituzionalmente adeguata già esistente
nell'ordinamento, così da consentire la sostituzione di tale
durata a quella stabilita dalla disposizione provinciale.
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