La Corte costituzionale, con la
sentenza numero 62, depositata oggi, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, della
legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, numero 48
(Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), come
sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
della Regione Calabria 7 agosto 2023, numero 38, recante
«Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019,
n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)»,
nella parte in cui vietava alle imprese funebri l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto
non urgente e programmabile. Lo rende noto un comunicato della
stessa Consulta. Il divieto in questione era stato contestato
dal TAR Calabria per contrasto con l'articolo 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, sotto il profilo della
competenza, nonché con gli articoli 3 e 41 della Costituzione,
in quanto ritenuto irragionevolmente lesivo della libertà di
iniziativa economica e della concorrenza nel mercato del
servizio di ambulanza.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata, e assorbente, la
questione promossa con riferimento all'articolo 117, secondo
comma, lettera e) della Costituzione. È stato, in particolare,
osservato che la previsione contestata, adottata dalla Regione
Calabria nell'esercizio della competenza legislativa concorrente
in materia di tutela della salute, ha introdotto per le imprese
funebri una barriera all'ingresso nel mercato del servizio di
ambulanza generalmente inteso (vale a dire comprensivo sia del
trasporto di soccorso, che di quello non urgente e programmabile
di pazienti, effettuato mediante servizio di NCC di ambulanza),
così interferendo con la materia «tutela della concorrenza», di
competenza legislativa esclusiva statale.
Sulla base della ratio, della finalità e dei contenuti della
disposizione regionale, ai fini del vaglio della sua legittimità
costituzionale sotto il profilo competenziale, la Corte ha
distinto nell'ambito del divieto fra quello, imposto alle
imprese funebri, di esercitare trasporto di soccorso e quello,
parimenti imposto, di esercitare servizio di Ncc di ambulanza
per trasporto non urgente e programmabile di pazienti.
Nel primo caso, la preclusione fissata dal legislatore
regionale è diretta a tutelare la tranquillità e il benessere
psicologico di soggetti particolarmente vulnerabili - come chi
necessita di cure urgenti, i suoi parenti prossimi o gli
accompagnatori - e dunque trova il suo fondamento nella materia
della tutela della salute, producendo peraltro anche un effetto
pro-concorrenziale (impedire forme di coartazione e pressione
indebita da parte dall'impresa funebre che eserciti forme di
trasporto di soccorso). Nel secondo caso, invece, il divieto di
svolgimento di servizio Ncc per trasporto non urgente e
programmabile non mira alla protezione di un interesse correlato
alla tutela della salute o di altro interesse pubblico affidato
alla cura della Regione, bensì incide direttamente sulla
concorrenza, introducendo una barriera alla libera esplicazione
della capacità imprenditoriale ed influendo negativamente anche
sulla libera scelta dei cittadini.
La Corte costituzionale, inoltre, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, per
analogo vizio di competenza, del comma 4, dell'articolo 7, della
legge della Regione Calabria numero 48 del 2019, anche nella
parte in cui vietava l'esercizio di attività funebre ai soggetti
che svolgono il solo servizio di Ncc con ambulanza per trasporto
non urgente e programmabile.
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