Il tribunale di Napoli Nord ha
dichiarato l'incompatibilità di Lucio Santarpia a ricoprire la
carica di sindaco di Frignano, comune del Casertano.
L'ordinanza è stata emessa dalla prima sezione civile
presieduta da Alessandra Tabarro (collegio composto anche da
Eugenio Troisi e Nadia Zampogna), che ha accolto il ricorso
presentato dopo l'elezione di Santarpia, avvenuta nell'ottobre
2021, da alcuni consiglieri di opposizione, che contestavano,
sulla base della segnalazioni arrivate anche dalla segretaria
comunale, il conflitto di interesse dovuto alla presenza di
Gaetano Santarpia, fratello del sindaco nonchè rappresentante
legale della società GE.TE.T. Spa., che gestisce il servizio di
tesoreria per conto del Comune di Frignano. Gaetano Santarpia
aveva firmato il contratto di appalto per la durata di 5 anni
con il Comune di Frignano nel giugno 2021, quando il fratello
Lucio non era ancora sindaco. Questi, però, divenuto primo
cittadino pochi mesi dopo, ha sempre respinto al mittente le
accuse, e anche ai giudici ha spiegato che l'incompatibilità
andava operata non rispetto al rappresentante legale della
società appaltatrice del servizio di tesoreria comunale, bensì
rispetto ai soci, e che quindi non c'erano ragioni di
incompatibilità visto che i rapporti di parentela tra lui stesso
e i soci erano di terzo grado, mentre per legge
l'incompatibilità è fino al secondo grado.
I giudici però non hanno accolto tale ricostruzione,
affermando che l'incompatibilità rileva "non solo con
riferimento al rapporto del sindaco con i soci della società
appaltatrice del servizio comunale, ma anche al rapporto del
sindaco con il rappresentante legale della società"; e che
appunto "il legale rappresentante di una società di capitali
(nella specie il fratello del sindaco) ha poteri di
rappresentanza, di direzione, deve osservare l'indirizzo
dell'assemblea dei soci e perseguire l'oggetto sociale,
indirizzare la esecuzione dei contratti in essere, intrattenere
rapporti con gli Enti con i quali ha stipulato contratti di
appalto. Di conseguenza dal suo agire derivano riflessi
economici e patrimoniali che investono appieno la società nel
suo complesso. E trattasi di compiti che costituiscono esercizio
di una funzione essenziale dell'ente pubblico, essendo il
tesoriere comunale, soggetto ex lege ad una costante attività
pubblica di vigilanza da parte dell'ente". Il Collegio conclude
dichiarando quindi "l'incompatibilità per il Sindaco il cui
fratello (parente in linea collaterale di secondo grado) è il
legale rappresentante della GE.TE.T. Spa., che gestisce il
servizio di tesoreria per il Comune di Frignano".
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